Art. 89-bis.
(( (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). )) ((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato))
(( (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). )) ((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato))