Art. 12. R i e s a m i 1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosita' da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.
2. Le mappe della pericolosita' da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.