Art. 5. Individuazione delle zone a rischio
potenziale di alluvioni 1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006 , le autorita' di bacino distrettuali di cui all' articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.
2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorita' di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.
potenziale di alluvioni 1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006 , le autorita' di bacino distrettuali di cui all' articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.
2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorita' di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.