Art. 4. 1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.".
c) al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni";
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa";
e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato da decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professinale, di durata non inferiore a tre mesi.
Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.
2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa.
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.".
c) al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni";
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa";
e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato da decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professinale, di durata non inferiore a tre mesi.
Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.
2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa.
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".