Art. 32. 1. Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sara' pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , si vede nelle note alla premessa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sara' pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , si vede nelle note alla premessa.