Articolo 9 ter del Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
Articolo 9 bisArticolo 9 quater
Versione
20 luglio 1993
Art. 9-ter. (( (Disposizioni per l'ENI spa). ))
(( 1. A seguito della trasformazione dell'ENI in societa' per azioni ai sensi del decreto- legge 11 luglio 1992, n.333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa puo' predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianita', riguardante anche le societa' del gruppo, nei limiti di 1.500 unita'. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianita' contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano gia' in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4.
L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvedera' a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le societa' del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente