Le imposte previste dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione.
Agli stessi uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonche' la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell'art. 17 del presente decreto.
Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.