Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1973
Art. 7. Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione

Le imposte previste dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione.
Agli stessi uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonche' la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell'art. 17 del presente decreto.
Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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