Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1973
Art. 18. Irrogazione e riscossione delle pene pecuniarie

Gli uffici dei registri immobiliari procedono alla irrogazione delle pene pecuniarie ed alla loro riscossione secondo le norme stabilite in materia di imposte di registro e di successione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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