Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile , sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.
Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalita'.