Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1973
Art. 9. Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio

Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile , sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.
Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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