Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1973
Art. 20. Emolumenti e diritto di scritturato

Restano ferme le norme di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789 e alla legge 25 luglio 1971, n. 545 e tariffa annessa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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