Sono abrogate le norme previste dai titoli dal I al VI della legge 25 giugno 1943, n. 540 , nonche' tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.
Rimangono in vigore le norme previste dai titoli VII ed VIII della legge 25 giugno 1943, n. 540 , e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le norme riguardanti la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Sono soppressi i diritti da corrispondersi allo Stato di cui alle tabelle allegate al regolamento per la conservazione del catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 .
Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta ipotecaria istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , e successive modificazioni.
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative e loro consorzi e dei trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da essi posseduti.