Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1973
Art. 2. Competenza territoriale

Le formalita' previste nel precedente articolo 1 devono essere eseguite presso gli uffici dei registri immobiliari indicati negli articoli 2663 e 2827 del codice civile .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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