Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1973
Art. 5. Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedano le formalita' previste nell'art. 1.
Sono altresi' solidamente tenuti al pagamento delle imposte medesime tutti coloro nel cui interesse e' stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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