Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
1) le iscrizioni richieste ai sensi dell' art. 616 del codice di procedura penale , nonche' quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale;
2) le iscrizioni di cui all' art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;
3) le formalita' richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio;
4) le formalita' necessarie nelle procedure di fallimento.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.