Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1973
Art. 11. Formalita' da eseguirsi a debito

Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
1) le iscrizioni richieste ai sensi dell' art. 616 del codice di procedura penale , nonche' quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale;
2) le iscrizioni di cui all' art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;
3) le formalita' richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio;
4) le formalita' necessarie nelle procedure di fallimento.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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