Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1973
Art. 22. Accertamento e riscossione

Per l'accertamento e la riscossione delle imposte catastali e delle relative soprattasse e pene pecuniarie sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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