Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1973
Art. 23. Disposizioni transitorie in materia di esenzioni e di agevolazioni

Per le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte ipotecarie, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano le norme di cui all' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , concernente l'imposta di registro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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