Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1973
Art. 3. Imponibile per la trascrizione

L'imposta di trascrizione e' commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni l'imponibile e' determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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