Articolo 5 - Accordo della Legge 2 gennaio 1995, n. 16
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 gennaio 1995
ART. 5
Gli insegnanti della Scuola Italiana sono nominati sia dallo Stato italiano che dal Comitato Gestore.
Gli insegnanti nominati dallo Stato Italiano proveniente dai ruoli statali restano a carico della Previdenza Sociale Italiana.
Il personale docente e non docente nominato dal Comitato Gestore e' soggetto alla legislazione locale e puo' essere assunto sia in Italia che in Tunisia. Nel caso sia assunto in Italia esso potra' optare scegliendo di restare a carico della Previdenza Sociale Italiano ovvero essere assoggettato al regime dell'Assicurazione Sociale tunisina. Nel caso sia assunto in Tunisia esso e' sottoposto al regime tunisino se e' di nazionalita' tunisina ovvero se si tratta di cittadini di altra nazionalita' che godono dello status di residenti permanenti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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