Articolo 8 - Accordo della Legge 2 gennaio 1995, n. 16
Articolo 7Articolo 9
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19 gennaio 1995
ART. 8
Le due Parti si accordano di consentire l'importazione in franchigia speciale dei libri di testo, delle pubblicazioni e del materiale didattico necessario al funzionamento della Scuola.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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