Articolo 6 - Accordo della Legge 2 gennaio 1995, n. 16
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 gennaio 1995
ART. 6
Ciascuna parte contraente si impegna ad esaminare la possibilita' di concludere, secondo le procedure previste dalle rispettive normative, un Accordo internazionale avente lo scopo di autorizzare, con riserva di reciprocita', l'esenzione temporanea dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione delle masserizie ed effetti personali, compresa un'autovettura per trasporto passeggeri, al personale proveniente dai ruoli statali che, in ragione dell'assegnazione presso le istituzioni scolastiche che formano l'oggetto del presente Accordo, venga a trasferire la propria residenza nello Stato ospitante.
Tali benefici sono strettamente personali e possono essere accordati una sola volta nel corso della durata della missione.
Le masserizie, gli effetti personali e l'autovettura devono essere riesportati dal personale beneficiario alla fine della propria missione. Gli stessi possono anche essere ceduti, ma la cessione da parte del beneficiario a titolo onorario o gratuito, di un oggetto in esenzione, e' considerata come un'importazione dall'estero, soggetta in ogni caso al regime di diritto comune.
Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ugualmente al personale delle Istituzioni scolastiche dell'altra Parte, a condizione di reciprocita', le facilitazioni amministrative concernenti il rilascio del visto in entrata e del permesso di soggiorno.
La retribuzione di detto personale o di quello reclutato dal Comitato di Gestione della Scuola italiana e' sottoposta al regime previsto dalla Convenzione fra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione firmato il 16.5.1979.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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