Articolo 37 - Convenzione della Legge 31 dicembre 1998, n. 476
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 gennaio 1999
Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1999
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