Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.