Articolo 29 - Convenzione della Legge 31 dicembre 1998, n. 476
Articolo 28Articolo 30
Versione
27 gennaio 1999
Art. 29
Nessun contatto puo' aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorita' competente dello Stato d'origine.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1999
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