Articolo 4 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 febbraio 1992
>
Versione
23 marzo 2002
Art. 4. (( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2002, N. 25 ))
Entrata in vigore il 23 marzo 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente