Articolo 12 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 luglio 1928
Art. 12.


Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne da' la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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