Articolo 15 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 14Articolo 16
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19 luglio 1928
Art. 15.


Soltanto sotto il controllo del medico curante e' consentito agli infermieri di praticare:

a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;

b) medicazioni vaginali e rettali;

c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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