Art. 16.
Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:
a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;
b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
c) eseguire frizioni;
d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;
e) praticare lavande rettali e vaginali;
f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.
Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:
a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;
b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
c) eseguire frizioni;
d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;
e) praticare lavande rettali e vaginali;
f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.