Articolo 16 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 15Articolo 17
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19 luglio 1928
Art. 16.


Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;

b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;

c) eseguire frizioni;

d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;

e) praticare lavande rettali e vaginali;

f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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