Articolo 22 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 21Articolo 23
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19 luglio 1928
Art. 22.


E' vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.

E' ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della attivita' professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 300.

In caso di recidiva l'ammenda non sara' inferiore a L. 200.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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