Articolo 20 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 19Articolo 21
Versione
19 luglio 1928
Art. 20.


Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attivita' professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.

I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non potra' essere inferiore a L. 200.

Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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