Art. 10.
A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300.
In caso di recidiva l'ammenda non sara' mai minore di L. 200.
A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300.
In caso di recidiva l'ammenda non sara' mai minore di L. 200.