Articolo 10 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 9Articolo 11
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19 luglio 1928
Art. 10.


A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300.

In caso di recidiva l'ammenda non sara' mai minore di L. 200.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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