Articolo 18 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 17Articolo 19
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19 luglio 1928
Art. 18.


E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all' art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983 , abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della liberta' personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprieta' di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.

L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvedera' al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

L'esercente che, invitatovi dall'ufficio comunale, non consegni, ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sara' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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