Articolo 17 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 16Articolo 18
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19 luglio 1928
Art. 17.


E' vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.

I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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