Legge 13 ottobre 1965, n. 1195

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1961.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera, esecuzione e' data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' alla clausola finale delle Note stesse.

      • Scambio di Note della Legge 13 ottobre 1965, n. 1195
        Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America. (Roma, 29 luglio-18 agosto 1964).



        Parte di provvedimento in formato grafico





        n. 26/01522/T

        IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

        Eccellenza,

        ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 29 luglio 1961 del seguente tenore:
        "ho l'onore di indirizzarLe questa Nota in relazione al fatto che negli Stati Uniti, in base alle leggi vigenti, non esiste un'autorita' competente a rilasciare al cittadino statunitense che intenda contrarre matrimonio all'estero una dichiarazione - come prescritto dall' articolo 116 del Codice civile italiano - dalla quale risulti che, giusta le leggi cui il cittadino stesso e' soggetto, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
        Tale situazione ha dato luogo a notevoli difficolta' per i cittadini degli Stati Uniti che intendono contrarre matrimonio in Italia.
        Allo scopo di eliminare tali difficolta', il mio Governo mi ha autorizzato a proporre che, qualora un cittadino statunitense non sia in grado di fornire la documentazione necessaria ai fini dell' articolo 116 del Codice civile italiano, presenti al competente ufficiale dello stato civile italiano:
        1) una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorita' consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali e' soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'autorita' consolare degli Stati Uniti che riceve detta dichiarazione certifichera' l'identita' e la cittadinanza dell'interessato.
        2) documenti rilasciati dalle competenti autorita' negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato e' soggetto, nulla osta al suo matrimonio.
        Se il cittadino degli Stati Uniti e' impossibilitato a presentare all'ufficiale dello stato civile italiano detti documenti, dovra' esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al precedente paragrafo 1, un atto notorio (cioe' una dichiarazione giurata da quattro testimoni su richiesta dell'interessato), formato innanzi ad una autorita' italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato e' soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
        Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente Nota, e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo sull'argomento, che entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente comunicato che nessun ulteriore adempimento e' richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione".
        Ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda su quando precede.
        Voglia gradire, Eccellenza, la rinnovata assicurazione della mia piu' alta considerazione.

        Roma, 18 agosto 1961

        SARAGAT

        S. E. signor G. Frederick REINHARDT
        Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA

        Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

        Il Ministro per gli affari esteri
        FANFANI