Articolo 11 del Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176
Articolo 10Articolo 12
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20 novembre 2011
Art. 11. Modalita' di utilizzazione 1. E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Entrata in vigore il 20 novembre 2011
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