Articolo 4 del Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 novembre 2011
Art. 4. Domanda di riconoscimento 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Entrata in vigore il 20 novembre 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente