Articolo 18 del Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176
Articolo 17Articolo 19
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20 novembre 2011
Art. 18. Acque potabili condizionate 1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».
Entrata in vigore il 20 novembre 2011
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