Articolo 7 - Trattato della Legge 8 febbraio 1996, n. 69
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23 febbraio 1996
Art. 7
Le Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro dialogo politico.
Incontri al piu' alto livello verranno organizzati almeno una volta l'anno nonche' ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario.
I Ministri degli Affari Esteri si incontreranno almeno due volte l'anno. Regolari consultazioni avranno luogo tra i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi.
I Ministri della Difesa avranno incontri periodici.
Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario.
Qualora se ne riavvisasse la necessita', verranno istituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di problemi internazionali o di questioni relative alle relazioni bilaterali.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1996