Art. 8. Punteggio aggiuntivo 1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell' articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 , e dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.
2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):
"Art. 2 (Norme transitorie relative al personale docente). - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3, dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentossessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverra', a titolo di riconoscimento della professionalita' acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacita' ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice e' composta da docenti del corso ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall' art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27 , 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono abrogati".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123 , concerne: "Regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 , 2 , 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ".
2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):
"Art. 2 (Norme transitorie relative al personale docente). - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3, dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentossessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverra', a titolo di riconoscimento della professionalita' acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacita' ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice e' composta da docenti del corso ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall' art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27 , 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono abrogati".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123 , concerne: "Regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 , 2 , 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ".