Art. 7. Pluralita' di abilitazioni 1. I soli allievi gia' iscritti alla scuola di specializzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano frequentato una pluralita' di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per piu' di una classe.
2. Nel caso di cui al comma 1:
a) la prova scritta e la corrispondente illustrazione e' unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;
b) per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle attivita' di tirocinio e di laboratorio didattico.
2. Nel caso di cui al comma 1:
a) la prova scritta e la corrispondente illustrazione e' unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;
b) per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle attivita' di tirocinio e di laboratorio didattico.