Articolo 4 del Decreto 4 giugno 2001, n. 268
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 luglio 2001
Art. 4. Valutazione delle prove d'esame 1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti cosi' suddivisi:
20 punti per la discussione prevista, all'articolo 3, comma 1, della relazione sulle attivita' di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione;
20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta prevista dall'articolo 3, comma 2.
2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi.
Entrata in vigore il 21 luglio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente