Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 giugno 1994
Art. 3. Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico 1. La richiesta di compiere studi e risolvere particolari problemi va formulata, ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, con lettera a firma del Ministro, indicante l'oggetto dell'incarico, l'entita' del compenso, il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso.
2. Per l'accettazione dell'incarico, l'interessato deve inviare all'amministrazione, con la richiesta documentazione, la dichiarazione espressa, per iscritto, di accettare le condizioni stabilite nella lettera di incarico.
3. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, con la documentazione richiesta, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di incarico.
4. Qualora la dichiarazione di cui sopra non pervenga nel termine stabilito, l'amministrazione puo' considerare tale atteggiamento come rinuncia all'incarico.
5. L'incarico e' vincolante per l'amministrazione solo in seguito all'emanazione del decreto di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 23 giugno 1994
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