Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 giugno 1994
>
Versione
2 settembre 1999
Art. 6. Valutazione dei risultati dell'incarico 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.
2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286)) .
4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza.
5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Entrata in vigore il 2 settembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente