Articolo 1 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790
Articolo 2
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1 gennaio 1982
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28 febbraio 1982
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2 dicembre 1982
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1 gennaio 1994
Art. 1.

Il termine previsto dall' art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , gia' prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Le disposizioni agevolative di cui all' art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163 , sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985.
Il secondo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' cosi' modificato:
"L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilita' dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi".
Le disposizioni di Cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purche' le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate.
L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilita'.
I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilita', purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate.
L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attivita' produttiva.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537))
Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, e' elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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