Articolo 2 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1982
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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