Articolo 45 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 44Articolo 46
Versione
23 agosto 1962
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Versione
15 dicembre 1970
Art. 45. Agevolazioni tributarie

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868))
Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.
Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.
Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1970
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