Articolo 12 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 11Articolo 13
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3 giugno 1924

Art. 12.


I diritti, le servitu' e le azioni, che, a norma del Codice civile , sono considerati come beni immobili, sono annotati negl'inventari e ne' registri di consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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