Articolo 432 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 431Articolo 433
Versione
3 giugno 1924

Art. 432.


Per le spese dello Stato il cui pagamento deve constare da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i ministri o i loro delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento degli ufficiali pagatori, e dare in pagamento come equivalenti a danaro gli ordini emessi, facendovi, ove non si tratti di assegni, annotazione della quietanza data con l'atto stipulato ed indicando la persona che rilascio' la quietanza stessa, ed alla quale percio' sono da pagarsi gli ordini medesimi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924