Articolo 317 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 316Articolo 318
Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 317 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Versione 3 giugno 1924
Art. 317.
Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta e' staccata dal bollettario stabilito per le entrate dalle rispettive amministrazioni e unita al modello predisposto dall'ufficio emittente dell'assegno.