Articolo 317 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 316Articolo 318
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3 giugno 1924

Art. 317.


Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta e' staccata dal bollettario stabilito per le entrate dalle rispettive amministrazioni e unita al modello predisposto dall'ufficio emittente dell'assegno.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924