Articolo 192 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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3 giugno 1924

Art. 192.


Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilita' dei primi.

I contabili principali pero' non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi sieno imputabili di colpa o di trascuranza.

I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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