Articolo 117 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 116Articolo 118
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3 giugno 1924

Art. 117.


Allorche' i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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