Articolo 46 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 45Articolo 47
Versione
3 giugno 1924

Art. 46.


Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprieta' che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.

Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garenzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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